Art. 11.

      1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento professionale di cui al presente comma deve essere previsto annualmente in modo separato e specifico».

 

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      2. All'articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La partecipazione alle procedure previste dalla presente legge non deve determinare alcun pregiudizio per la carriera e la crescita professionale del medico e del personale esercente le arti ausiliarie».